Statuto

Statuto

Associazione Crescere Insieme
STATUTO
ART. 1
Denominazione
E' costituita l'associazione "CRESCERE INSIEME ".
Crescere Insieme è un'associazione apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro;
è a carattere nazionale e ha durata illimitata.
ART. 2
Scopo
Scopo dell'Associazione è quello di operare affinché i figli minori di genitori separati possano vedere riconosciuto il proprio diritto di crescere mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed i loro rispettivi ambiti parentali, nonché quello di approfondire le problematiche relative alla paternità, alla maternità e alla famiglia, sensibilizzando su di esse l’opinione pubblica.
L' Associazione intende quindi:
- contribuire a una più evoluta applicazione delle leggi sul diritto di famiglia, delle quali intende anche promuovere il continuo aggiornamento;
- costituire un punto di riferimento per tutte le associazioni e gli enti pubblici e privati che operino con i medesimi propositi sui versanti giuridico, psicologico e sociale, con l' intento di sostenerne e coordinarne le iniziative;
- promuovere l'istituzione e l'utilizzazione di consultori familiari, sia pubblici che privati, a soccorso di specifiche condizioni di disagio nelle quali i minori non possano godere del diritto sopra enunciato;
- perseguire lo sviluppo di un movimento di opinione, evidenziando le problematiche della separazione con interventi sui mezzi di comunicazione di massa, manifestazioni congressuali, notiziari, riviste e libri;
- compiere tutti quegli atti che possono comunque rendersi necessari per conseguire lo scopo sociale, in collaborazione con enti istituzionali, mass-media, scuole e università, enti morali e culturali, imprese pubbliche e private, fondazioni, case editrici, magistratura e Forze dell'Ordine.
Crescere Insieme, per raggiungere gli scopi di cui all' articolo 2, può federarsi con altre associazioni di volontariato presenti sul territorio senza scopo di lucro, purchè queste ultime operino per fini equivalenti o similari e comunque nei loro statuti sia presente l'interesse per la tutela del minore.
Nei casi in cui sia opportuno, compatibilmente con gli scopi e le norme statutarie, l'associazione Crescere Insieme, nella figura del suo Presidente pro-tempore, può anche intraprendere azioni giudiziarie o costituirsi parte civile in procedimenti riferentisi a minori.
ART. 3
Sede e Articolazioni
L'Associazione ha sede per tutti gli effetti di Legge in Firenze, ove è domiciliata.
Oltre alla Sede Nazionale, l'Associazione può articolarsi in Sedi Regionali, Sedi Provinciali e Sezioni.
La loro eventuale costituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, o di almeno due membri del Consiglio Direttivo o di almeno cinque soci locali. In tal caso il Consiglio Direttivo nominerà tra i soci residenti il delegato regionale; i delegati provinciale e di sezione sono nominati dai rispettivi soci locali.
ART. 4
Entrate e Patrimonio
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
1) quote associative ordinarie e straordinarie;
2) contributi pubblici e privati;
3) lasciti o donazioni;
4) sponsorizzazioni.
La quota associativa annua è fissata dal Consiglio Direttivo nella misura ritenuta opportuna.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
1) beni immobili e mobili che a qualunque titolo diventino di sua proprietà;
2) fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.
ART. 5
Modalità di Adesione
a) Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividano gli scopi sociali; la qualità di socio impegna al rispetto del presente statuto;
b) le domande di ammissione, complete dei riferimenti anagrafici, devono essere inoltrate al Presidente, o al Delegato Regionale, il quale deciderà in merito e ne darà comunque comunicazione al Segretario Generale;
c) contro l’eventuale rigetto della domanda è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo, il quale delibererà in proposito in via definitiva.
ART. 6
Categorie di Soci
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Ordinari;
c) Soci Sostenitori;
d) Soci Onorari.
ART. 7
Soci Fondatori
I Soci Fondatori sono coloro che hanno costituito l' Associazione.
ART. 8
Soci Ordinari
Appartengono alla categoria dei Soci Ordinari coloro che si iscrivono all'Associazione ai sensi e per gli effetti del presente statuto. La domanda di ammissione a Socio Ordinario deve essere controfirmata dal Socio presentatore.
In caso di accoglimento della domanda di ammissione il richiedente assume la qualità di Socio Ordinario dopo aver provveduto al versamento della quota associativa per l' anno in corso.
ART. 9
Soci Sostenitori
Sono Soci Sostenitori tutti coloro che a qualsiasi titolo e secondo qualunque modalità contribuiscono all'attivo dell'Associazione, senza assumere gli obblighi e acquistare i diritti dei Soci Ordinari.
ART. 10
Soci Onorari
Appartengono alla categoria dei Soci Onorari coloro che, per particolari benemerenze, vengono proclamati tali dal Consiglio Direttivo, su proposta di più Soci.
Il Socio Onorario è esentato dal pagamento delle quote associative annuali e partecipa alle attività dell’associazione senza diritto di voto.
ART. 11
Doveri dei Soci Ordinari
I Soci Ordinari hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e le disposizioni degli Organi Direttivi;
inoltre, sono tenuti a:
a) osservare il presente Statuto ed ogni provvedimento o deliberazione dei competenti Organi Direttivi ;
b) promuovere l'attività dell'Associazione evitando di provocare scientemente pregiudizio ad essa o ai singoli soci;
c) risarcire eventuali danni da essi stessi cagionati all'Associazione, nella misura determinata dagli Organi Sociali;
d) versare al Delegato Regionale o al Tesoriere la quota associativa annuale di rinnovo nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno.
Qualora ciò non avvenga il Delegato Regionale o il Tesoriere prendono atto del mancato rinnovo ed hanno facoltà di procedere a un sollecito o di dichiarare la decadenza dalla qualifica di socio, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.
ART. 12
Diritti dei Soci Ordinari
I Soci Ordinari hanno diritto di:
a) frequentare i locali della Sede dell' Associazione;
b) partecipare alle manifestazioni organizzate dall'Associazione;
c) godere di tutti i benefici comunque concessi all'Associazione;
d) partecipare alle Assemblee ordinarie e Straordinarie;
e) presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte o reclami.
ART. 13
Perdita della qualità di Socio Ordinario
La qualità di Socio Ordinario si perde:
a) per dimissioni, che devono essere comunicate con raccomandata R.R. al Segretario Generale ed hanno effetto dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione;
b) per morosità;
c) per espulsione in conseguenza di quanto previsto agli articoli 14 e 27 del presente Statuto .
ART. 14
Deferimento al Collegio dei Probiviri e sanzioni
In caso di accertata, grave e cosciente trasgressione delle norme previste dal presente Statuto o delle deliberazioni degli Organi Direttivi, il Consiglio Direttivo può decidere di deferire il trasgressore al Collegio dei Probiviri, il quale ha facoltà di procedere a:
a) richiami scritti;
b) sospensione temporanea dall’attività sociale;
c) espulsione dall'Associazione;
d) qualsiasi altro provvedimento fosse giudicato idoneo e efficace.
ART. 15
Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione, domiciliati elettivamente presso la Sede Sociale:
a) l' Assemblea Ordinaria dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Provibiri;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) i Delegati Regionali;
f) il Comitato Consultivo;
g) il Comitato Scientifico.
ART. 16
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, minimo 5 , comprendenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e il Tesoriere, ai quali può essere aggiunto un secondo Vicepresidente. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di voto, i Delegati Regionali (o loro rappresentanti) che non siano già presenti sotto altro titolo.
E' eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica due anni. I componenti possono essere rieletti.
Le candidature possono presentate al più tardi entro l’inizio dei lavori assembleari. La proclamazione degli eletti è immediata. L’elezione di secondo grado alle cariche sociali può avere luogo consecutivamente, e comunque non oltre il termine massimo di 30 giorni.
E' compito del Consiglio Direttivo:
- provvedere all'amministrazione generale dell'Associazione;
- redigere i regolamenti ed i bilanci;
- decidere e regolare le attività dell'Associazione;
- stabilire l'ammontare della quota associativa annua;
- far rispettare lo Statuto e i regolamenti;
- deliberare i provvedimenti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti;
- eleggere tra i suoi membri: il Presidente, il o i Vicepresidenti, il Segretario Generale, il Tesoriere;
- nominare i Delegati Regionali e i Soci Onorari;
- decidere il ricorso a consulenze esterne, qualora lo ritenga opportuno;
- procedere alla nomina ed alla remissione dei membri dei Comitati Consultivo e Scientifico.
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno tre volte l'anno, su iniziativa del Presidente (in caso di impedimento, di un Vicepresidente), o di almeno due Consiglieri. Il Consiglio può riunirsi anche per via telematica.
La convocazione, comprendente l'ordine del giorno, deve pervenire a tutti i membri del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima della data fissata, anche per via telematica.
In caso di urgenza la convocazione del Consiglio Direttivo il termine di preavviso può essere ridotto a 24 ore. La riunione è valida purché sia presente la maggioranza semplice dei Consiglieri; i Delegati Regionali non influiscono sul quorum.
ART. 17
Funzioni dei membri del Consiglio Direttivo
E' compito del Presidente:
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- firmare in rappresentanza dell'Associazione;
- nominare i Delegati Regionali sentito il parere del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può avere una sua segreteria personale.
Il Vicepresidente è l'immediato collaboratore del Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di impedimento. Se vi sono due Vicepresidenti la rappresentanza è attribuita su indicazione del Presidente.
In caso di impedimento di Presidente e Vicepresidente designato l'Associazione è presieduta  dal Socio Fondatore più anziano.
Il Tesoriere è responsabile del patrimonio immobiliare dell'Associazione, firma i mandati di pagamento e le ricevute di incasso, prepara annualmente il bilancio consultivo e il bilancio preventivo delle spese dell'Associazione. In caso di impedimento è sostituito dal Presidente o da altri Soci designati dal Presidente stesso.
Il Segretario Generale collabora con il Presidente e con i Vicepresidenti per l' organizzazione e il funzionamento dell'Associazione. Cura la redazione dei verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie, nonché dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, e può avvalersi, sotto sua responsabilità e con il consenso del Presidente, di altri Soci per l' espletamento dei propri compiti.
I Consiglieri collaborano e consigliano in merito alle decisioni.
In caso di dimissioni o rimozione del Presidente questi verrà sostituito provvisoriamente da uno dei due Vicepresidenti, indicato dal Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o rimozione di 3 o più membri del Direttivo, il Consiglio Direttivo sarà dichiarato decaduto e si convocherà l'assemblea dei Soci per nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo uscente resterà in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
I membri del Consiglio Direttivo, Presidente incluso, possono essere revocati su deliberazione dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei 2/3 su proposta motivata per iscritto di almeno 1/3 dei Soci stessi.
Le cariche sono gratuite.
Ai Soci è dovuto solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, debitamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, dal Presidente. L' autorizzazione è necessaria solo per spese superiori a £. 100.000.
ART. 18
Deliberazioni del Consiglio Direttivo
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.
Deliberazioni relative ad acquisti o spese che non abbiano copertura finanziaria assicurata non sono ritenute valide.
Chiunque proceda ad acquisti o autorizzi spese in difformità dal presente Statuto ne risponde in proprio.
ART. 19
Insindacabilità delle delibere
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono insindacabili ed immediatamente esecutive.
ART. 20
Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci indipendentemente dalla loro qualifica.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse sono convocate con avviso da spedire al domicilio dei Soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione o a mezzo pubblicazione su di un quotidiano a larga diffusione da ripetersi almeno due volte, di cui la prima 20 giorni prima e la seconda 13 giorni prima. E’ ammessa la convocazione per via telematica.
L' avviso di convocazione deve contenere:
- il luogo dove sarà tenuta l'Assemblea;
- l' indicazione della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione;
- l' ordine del giorno.
ART. 21
Assemblea Ordinaria
L' Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, da uno dei due Vicepresidenti, almeno una volta all'anno.
L'Assemblea è convocata per:
a) l' esame della relazione annuale, morale e finanziaria;
b) l' approvazione del bilancio consultivo e del bilancio preventivo;
c) l' elezione del Consiglio Direttivo;
d) l' elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
e) l' elezione del Collegio dei Probiviri.
L' Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti, anche per delega, almeno 2/3 dei Soci, ed in seconda convocazione se è presente, anche per delega, almeno 1/5 dei Soci. L' Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.
ART. 22
Assemblea Straordinaria
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o in caso d' impedimento da uno dei due Vicepresidenti dell'Associazione:
a) su richiesta del Consiglio Direttivo;
b) per iniziativa del Presidente;
c) su richiesta scritta fatta al Presidente da almeno i 2/3 dei Soci.
Devono necessariamente essere sottoposti all'approvazione preventiva dell'Assemblea straordinaria:
- le modifiche di Statuto;
- gli acquisti di beni immobili;
- la determinazione dei contributi straordinari a carico dei Soci Fondatori e Ordinari.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, in prima convocazione di almeno 3/4 degli associati ed in seconda convocazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le decisioni sono assunte con il parere favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 23
Esercizio finanziario
L' esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Nei sessanta giorni successivi alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio consuntivo, nonché del bilancio preventivo per l' esercizio successivo, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
ART. 24
Gestione dei fondi
L'Associazione gestisce autonomamente i fondi reperiti attraverso sponsorizzazioni, donazioni o lasciti, e qualsiasi altro tipo di entrata.
ART. 25
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto ogni due anni dall'Assemblea dei Soci anche tra i non Soci. La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica sociale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il proprio presidente scegliendolo tra i suoi membri; controlla la gestione amministrativa e accerta la regolare tenuta della contabilità.
Esso deve riunirsi ogni quadrimestre, redigendo un verbale delle verifiche eseguite. Partecipa con tutti i suoi membri effettivi all'Assemblea dei Soci, relazionando sui bilanci e sulla contabilità.
ART. 26
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto ogni due anni dall'Assemblea dei Soci tra i Soci. L' incarico di proboviro è incompatibile con ogni altra carica sociale.
Il Collegio dei Probiviri nomina il proprio presidente tra i suoi membri. Ha il compito di vigilare sul comportamento dei Soci e accertare e giudicare le eventuali violazioni dello Statuto, nonché le controversie tra Soci, o tra i Soci e l'Associazione.
Adotta i provvedimenti di sua competenza con l' intervento nella votazione di almeno due membri.
ART. 27
Provvedimenti dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è tenuto ad informare il Socio interessato dei rilievi mossi a suo carico, ad ascoltare le sue controdeduzioni e a decidere entro sessanta giorni dalla comunicazione del procedimento all' interessato.
Le decisioni assunte devono essere comunicate all’interessato e al Consiglio Direttivo. Il socio deferito, qualora ricopra cariche associative, viene sospeso dall’incarico sino alla conclusione del procedimento.
ART. 28
Vertenze e controversie tra i Soci e tra l'Associazione e i Soci
Tutte le controversie che si verificassero eventualmente tra i Soci e/o tra questi e l'Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte (con esclusione di ogni altra giurisdizione) alla competenza del Collegio dei Probiviri.
I Soci si impegnano a sottoporre le loro eventuali divergenze a lodo probivirale informale; inoltre si impegnano ad accettarne serenamente la conclusione del Collegio e gli eventuali provvedimenti.
ART. 29
Comitato consultivo e Comitato scientifico
I Comitati consultivo e scientifico sono composti da un minimo di tre membri a un massimo di sette membri, ciascuno non facenti parte del Consiglio Direttivo e sono istituiti dal Consiglio Direttivo quando si renda necessario il loro apporto.
Dei Comitati possono far parte Soci e non Soci; ai lavori di entrambi i Comitati partecipano sia il Presidente, che può a ciò delegare sia i Vicepresidenti che il Segretario Generale; ciò al fine di meglio illustrare le attività svolte ed il programma, nonché di recepire le indicazioni espresse.
Le riunioni di entrambi i Comitati non sono soggette a vincoli formali in quanto destinate a fornire orientamenti la cui attuazione spetta al Consiglio Direttivo.
ART. 30
Delegati regionali
I Delegati regionali sono nominati dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo.
Essi rappresentano l'Associazione e ne curano l' immagine nell'ambito della propria regione, o anche in regioni limitrofe se ne hanno la possibilità, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Il loro operato è coordinato dal Presidente o da un suo delegato, pianificando programma e operato secondo le disposizione del Consiglio Direttivo.
I Delegati regionali hanno libertà d'azione per quanto riguarda l' organizzazione di iniziative da attuarsi sul territorio regionale, purché siano in linea con la politica dell'Associazione e autorizzate dal Presidente.
I Delegati regionali possono organizzare anche iniziative a carattere nazionale previo accordo con il Presidente.
ART. 31
Sedi regionali e provinciali
Le Sedi regionali, provinciali e locali devono attenersi allo Statuto Nazionale e seguire un apposito Regolamento interno all'Associazione, formulato dal Consiglio Direttivo.
ART. 32
Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci Fondatori (50%+1), la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale in favore di Associazioni benefiche o di ricerca o di altre Associazioni che abbiano caratteristiche e scopi similari a questa Associazione.
I liquidatori dovranno essere nominati tra i Soci Fondatori e/o Sostenitori.
ART. 33
Foro competente e Codice Civile
Foro competente a dirimere eventuali controversie legali con terzi è quello di Firenze.
Per tutte le altre norme non previste nel presente Statuto valgono e si applicano le norme previste dal Codice Civile.
ART. 34
Modifiche Statutarie
Il presente Statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con parere favorevole, espresso anche per delega, dei 2/3 degli aventi diritto al voto.